Art. 10.
(Organi della società).

      1. Sono organi della società:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio sindacale;

          d) l'assemblea.

      2. La durata degli organi è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.